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Note, FAQ, Approfondimenti
Aggiornamento degli RLS per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori?
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Recentemente è stata pubblicata una circolare del Ministero del Lavoro, la quale stabilisce che anche per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori vige l’obbligo di aggiornare
la formazione del proprio RLS.
Tale obbligo di aggiornamento trova fondamento nell’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., che prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Come per l’obbligo di aggiornamento, la normativa non indica nulla in merito alla durata del
corso. In attesa di un decreto attuativo o di un altro chiarimento da parte del Ministero del
Lavoro, noi consigliamo di frequentare un corso della durata minima di 4 ore.
Estratto dalla circolare del ministero del lavoro:
“L'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.
Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato.
Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva Nazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale situazione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.”
C'è bisogno di designare il RLS anche in caso di ditte in cui è presente un solo dipendente? Inoltre la comunicazione del RLS all'INAIL deve essere fatta anche da piccole imprese con meno di 15 dipendenti?
- Si rammenta, intanto, che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.
Quali compiti svolge l'RLS?
- Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve:
- Effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
- Accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
- Dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- Effettuare una consultazione in merito all'organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
- Provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- Provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.
In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l'orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.
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